Art. 16

Art. 16

In vigore dal 27 lug 2005
Ogniqualvolta le autorità competenti chiedono, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, che siano dimostrati gli scopi leciti della transazione, l’operatore presenta una dichiarazione scritta, redatta secondo il modello di cui all’allegato III del presente regolamento, attestante che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità delle disposizioni nazionali in vigore, adottate a norma dell’ della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (di seguito «convenzione delle Nazioni Unite»). L’operatore, tuttavia, può presentare anche l’autorizzazione di importazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 111/2005 o la dichiarazione dell’acquirente di cui all’ del regolamento (CE) n. 273/2004.
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