Art. 11
In vigore dal 27 lug 2005
1. Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti possono sospendere o revocare una licenza quando:
a)
le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento non sono più soddisfatte;
b)
vi sono fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope;
c)
il titolare della licenza non l’ha usata per tre anni.
2. Fermo restando il disposto dell’, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento.
Storico versioni
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