Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 lug 2005
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente: «Le schede aziendali vengono trasmesse alla Commissione da parte dell’organo di collegamento secondo la forma richiesta dall’allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77. Per l’esercizio contabile 2004, le schede aziendali sono trasmesse al più tardi tredici mesi dopo la fine dello stesso esercizio contabile. Tuttavia, l’organo di collegamento della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia trasmette le schede aziendali al più tardi diciotto mesi dopo la fine dell’esercizio contabile di riferimento. A partire dall’esercizio contabile 2005, le schede aziendali vengono trasmesse al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile in questione.»
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