Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 2005
All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1o agosto 2005.»
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