Art. 24

Art. 24

In vigore dal 18 lug 2005
1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione, rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
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