Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 lug 2005
1.   Per il periodo che va dall’entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2005 è aperto, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 2 300 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 o 0102 90 79 , originari della Svizzera. 2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine menzionate nell’articolo 4 dell’accordo.
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