Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 lug 2005
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 145/2005 sulle importazioni di carbonato di bario, classificabile al codice NC ex 2836 60 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle seguenti norme: a) gli importi depositati che superino l’importo dei dazi antidumping definitivi sono liberati; b) qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.
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