Art. 2
In vigore dal 18 lug 2005
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 128/2005 della Commissione sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 10 e 8431 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.
Storico versioni
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