Art. 5
In vigore dal 15 lug 2005
1. Gli interessati partecipano alla gara secondo una delle seguenti modalità:
a)
depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta;
b)
mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato all'organismo di cui sopra;
c)
mediante telex, fax o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo, sempreché ammessi dallo stesso.
2. L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:
a)
l'offerta indica:
i)
gli estremi della gara;
ii)
il nome e l'indirizzo dell'offerente;
iii)
il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
iv)
l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;
v)
l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
b)
il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
c)
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
d)
l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all', paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
e)
l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
i)
completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all', paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all', paragrafo 2, non sia rispettato;
ii)
informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia stato utilizzato.
3. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a)
l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
b)
l'aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto.
4. Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
Storico versioni
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