Art. 12
In vigore dal 15 lug 2005
1. L'aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all' del regolamento (CEE) n. 120/89.
La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:
a)
l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva;
b)
l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, di pagare, se del caso, l'importo di cui all', paragrafo 4.
4. Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.
Storico versioni
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