Art. 1
In vigore dal 14 lug 2005
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1035/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 9,900 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1035/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 24,280 % del quantitativo richiesto.
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