Art. 11
In vigore dal 12 lug 2005
La Commissione informa le autorità competenti dell'Ucraina di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a)
una descrizione dei prodotti;
b)
il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata e il codice TARIC;
c)
i motivi della decisione.
Storico versioni
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