Art. 1
In vigore dal 12 lug 2005
1. È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento (CE) n. 1795/2004.
2. Il dazio antidumping applicabile a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1995/2000 a tutte le società in Algeria è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1795/2004.
3. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
Storico versioni
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