Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 2005
1.   È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento (CE) n. 1795/2004. 2.   Il dazio antidumping applicabile a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1995/2000 a tutte le società in Algeria è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1795/2004. 3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
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