Art. 1 · Uso di antimicrobici

Art. 1

Uso di antimicrobici

In vigore dal 12 lug 2005
Uso di antimicrobici 1.   Nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 gli antimicrobici non sono utilizzati come metodo specifico di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni precisate alle lettere a), b) e c) e al paragrafo 3, gli antimicrobici autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004 possono essere utilizzati nelle seguenti circostanze eccezionali: a) animali che presentano un’infezione da salmonella con segni clinici tali da poter causare inutili sofferenze agli animali; i gruppi da riproduzione infetti sottoposti a trattamento con antimicrobici continuano ad essere considerati infetti da salmonella e occorre adottare provvedimenti adeguati per ridurre quanto più possibile il rischio di diffondere la salmonella nel resto della piramide riproduttiva; b) nel caso in cui si voglia salvare prezioso materiale genetico, compresi «gruppi scelti», gruppi appartenenti a specie minacciate e gruppi mantenuti a scopo di ricerca, al fine di ottenere nuovi gruppi immuni da salmonella; i pulcini nati da uova da cova raccolte da animali trattati vengono sottoposti a campionamento quindicinale durante l’allevamento, con un sistema destinato a rilevare la prevalenza di 1 % di salmonella delle specie pertinenti con un limite di confidenza del 95 %; c) autorizzazione concessa dalle autorità competenti caso per caso a scopi che non siano il controllo della salmonella in un gruppo che si sospetta infetto da salmonella, soprattutto dopo la rilevazione di salmonella nell’incubatoio o nell’azienda; gli Stati membri possono tuttavia decidere di permettere il trattamento in assenza di autorizzazione preventiva in situazioni di emergenza a condizione che il trattamento venga immediatamente segnalato alle autorità competenti. 3.   L’uso di antimicrobici è subordinato all’autorizzazione e alla supervisione delle autorità competenti e ove possibile si basa sui risultati del campionamento batteriologico e delle prove di suscettibilità.
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