Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 lug 2005
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’, punti 1) e 2), si applica alle domande di aiuto approvate a decorrere dal 1o agosto 2005. L’, punto 3), si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
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