Art. 2
In vigore dal 6 lug 2005
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2006.
3. Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non sono ancora d'applicazione, il presente regolamento si applica entro sei mesi dalla data in cui tali disposizioni entreranno in vigore nei loro confronti, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine secondo le procedure applicabili.
4. Il contenuto del presente regolamento diventa obbligatorio per la Norvegia 270 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. In deroga ai requisiti di notifica previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione Schengen con la Norvegia e l'Islanda (9), anteriormente alla data di cui al paragrafo 4 la Norvegia notifica al Consiglio e alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti costituzionali necessari per essere vincolata dal contenuto del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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