Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 lug 2005
Nel titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è inserito il seguente articolo: «Articolo 102 bis 1.   Nonostante gli articoli 92, paragrafo 1, 100, paragrafo 1, 101, paragrafi 1 e 2, 102 paragrafi 1, 4 e 5, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (*1), hanno diritto di avere accesso ai seguenti dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti: a) dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rubati, altrimenti sottratti o smarriti; b) dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, rubati, altrimenti sottratti o smarriti; c) dati relativi a documenti di immatricolazione dei veicoli e targhe, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati. Fatto salvo il paragrafo 2, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso di tali servizi a questi dati. 2.   I servizi di cui al paragrafo 1 che fanno parte della funzione pubblica hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen cui si fa riferimento in detto paragrafo. I servizi di cui al paragrafo 1 che non fanno parte della funzione pubblica hanno accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen solo per il tramite di una delle autorità menzionate all'articolo 101, paragrafo 1. Tale autorità ha il diritto di consultare direttamente i dati e di trasmetterli al servizio. Lo Stato membro interessato si accerta che il servizio e il suo personale siano tenuti a rispettare tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati loro trasmessi dalla pubblica autorità. 3.   L'articolo 100, paragrafo 2, non si applica a una ricerca eseguita sulla base del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, da parte dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del sistema d'informazione Schengen, che diano motivo di sospettare che un reato è stato commesso, è disciplinata dal diritto nazionale. 4.   Ogni anno, dopo aver chiesto il parere dell'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 per quanto attiene alle norme relative alla protezione dei dati, il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione del presente articolo. Tale relazione include informazioni e dati statistici relativi all'uso delle disposizioni del presente articolo e ai risultati ottenuti nella loro attuazione e indica le modalità con cui le norme relative alla protezione dei dati sono state applicate.»
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