Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 lug 2005
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni relative alle fusarium-tossine nonché al metodo di controllo dei livelli di contaminanti introdotte dal punto 2 sono tuttavia applicabili unicamente ai cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.
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