Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 824/2000 è modificato come segue: 1) All’, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all’organismo d’intervento.» 2) All’, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell’allegato I ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Al riguardo, i livelli massimi ammissibili di contaminanti, da non oltrepassare, sono i seguenti: — per il frumento tenero e per il frumento duro, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (*1), compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (*2), — per l’orzo, il granturco e il sorgo, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Gli Stati membri effettuano il controllo dei livelli di contaminanti, compresi quelli della radioattività, sulla base di una analisi dei rischi, che tenga conto in particolare delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme richieste, in particolare per quanto riguarda i risultati delle analisi da lui ottenuti. In caso di necessità, il ritmo e la portata delle misure di controllo sono determinati secondo la procedura prevista dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, in particolare nel caso in cui la situazione del mercato possa essere gravemente perturbata dai contaminanti. (*1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1." (*2)   GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/2005 (GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3)." (*3)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.» " 3) L’articolo 3 è modificato come segue: a) il punto 3.7 è sostituito dal testo seguente: «3.7. l’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004;»; b) è aggiunto il seguente punto 3.10: «3.10. per la determinazione del tasso di micotossine, i metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento sono quelli menzionati all’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001.» 4) Il testo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   L’organismo d’intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo. 2.   Sono a carico dell’offerente le spese relative: a) al dosaggio dei tannini del sorgo; b) al test di attività amilasica (Hagberg); c) al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero; d) al test di Zélény; e) al test di lavorabilità a macchina; f) all’analisi dei contaminanti. 3.   Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta all’intervento, detti cereali sono ripresi a spese dell’offerente. Sono a carico di quest’ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute. 4.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.» 5) L’articolo 9 è modificato come segue: a) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) Qualora la percentuale di chicchi spezzati superi il 3 % per il frumento duro, il frumento tenero, e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %. d) Qualora la percentuale di impurità relative ai chicchi superi il 2 % per il frumento duro, il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una detrazione di 0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.»; b) il testo della lettera f) è sostituito dal seguente: «f) Qualora la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) superi lo 0,5 % per il frumento duro e l’1 % per il frumento tenero, la segala, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,1 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.» 6) All’articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Quando i controlli previsti a norma del presente regolamento devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei tenori massimi ammissibili di contaminanti. La responsabilità dello Stato membro sorge quando l’offerente o l’ammassatore non rispettano i propri impegni od obblighi, fatti salvi i mezzi con cui lo Stato membro può rivalersi contro di essi. Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.» 7) Nell’allegato I, è soppressa la categoria «segala». 8) L’allegato II è modificato come segue: a) al punto 1.2, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente: «sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2 mm, frumento duro 1,9 mm, orzo 2,2 mm.»; b) il punto 2.3 è soppresso. 9) L’allegato III, punto 1, è modificato come segue: a) il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Per il frumento tenero, il frumento duro e l’orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1 mm, per mezzo minuto ciascuno.»; b) il testo del settimo comma è sostituito dal seguente: «Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2 mm per il frumento tenero, di 1,9 mm per il frumento duro e di 2,2 mm per l’orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati rientrano nel gruppo “chicchi striminziti”.» 10) Nella nota 2 dell’allegato IV, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo e sorgo) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.»
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