Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2005
1.   Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 100 % dei quantitativi importati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999; b) 100 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999. 2.   Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 100 % dei quantitativi importati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999; b) 42,253521 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.
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