Art. 1
In vigore dal 4 lug 2005
Alla fine dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2760/98, è aggiunto il seguente testo:
«c)
Croazia e Italia, Croazia e Slovenia, Croazia e Ungheria, Croazia e Serbia e Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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