Art. 1
In vigore dal 4 lug 2005
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:
1)
il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i regimi di sostegno elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*1), il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o ottobre dell’anno per il quale è erogato l’aiuto.
(*1)
GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»
"
2)
il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tasso di cambio da utilizzare per l’applicazione del paragrafo 2 è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore. La Commissione fissa la media dei tassi di cambio nel corso del mese successivo alla data del fatto generatore.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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