Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 2005
Gli importi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2005 sono rimborsati o sgravati. A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).
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