Art. 1 · Domanda di licenza obbligatoria

Art. 1

Domanda di licenza obbligatoria

In vigore dal 30 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue. 1) Il capo IV del titolo II è sostituito dal testo seguente: «CAPO IV CONCESSIONE DI LICENZE COMUNITARIE DA PARTE DELL'UFFICIO Sezione 1 Licenze obbligatorie a norma dell’articolo 29 del regolamento di base Articolo 37 Domanda di licenza obbligatoria 1.   La domanda di licenza obbligatoria, a norma dell’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene: a) la designazione, in quanto parti, del richiedente e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione; b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate; c) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria; d) una dichiarazione relativa ai motivi d’interesse pubblico, comprendente dati circostanziati su fatti, prove ed argomentazioni attestanti i motivi d’interesse pubblico invocati; e) in caso di domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, una proposta relativa alla categoria di persone cui va concessa la licenza obbligatoria, comprendente, eventualmente, i requisiti specifici connessi a detta categoria di persone; f) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo. 2.   La domanda di licenza obbligatoria di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base, contiene: a) la designazione, in quanto parti, del richiedente detentore del diritto di brevetto e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione; b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate; c) una copia certificata conforme dell’attestato di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un’invenzione biotecnologica e l’autorità preposta al rilascio dello stesso; d) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria; e) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo; f) una dichiarazione recante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta, comprendente dati circostanziati su fatti, prove ed argomentazioni a sostegno della rivendicazione; g) una proposta di campo d’applicazione territoriale della licenza, che non può essere più vasto di quello del brevetto di cui alla lettera c). 3.   La domanda di licenza dipendente di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base, contiene: a) la designazione, in quanto parti, del richiedente detentore del diritto di brevetto e del titolare della varietà interessata che ha presentato un’opposizione; b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate; c) una copia certificata conforme dell’attestato di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un’invenzione biotecnologica e l’autorità preposta al rilascio dello stesso; d) un documento ufficiale comprovante che al titolare di una privativa per ritrovati vegetali è stata concessa una licenza obbligatoria per un'invenzione biotecnologica brevettata; e) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza dipendente; f) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo; g) una proposta di campo d’applicazione territoriale della licenza dipendente, che non può essere più vasto di quello del brevetto di cui alla lettera c). 4.   La domanda di licenza obbligatoria è corredata di documenti comprovanti che il richiedente ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale. Se il richiedente di una licenza obbligatoria a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base è la Commissione o uno Stato membro, l'Ufficio può derogare a questa condizione in caso di forza maggiore. 5.   Una richiesta di licenza contrattuale è considerata non accolta a titolo del paragrafo 4 se: a) il titolare opponente non ha fornito una risposta definitiva al richiedente entro un termine equo; o b) il titolare opponente ha rifiutato di concedere una licenza contrattuale al richiedente; o c) il titolare opponente ha offerto una licenza contrattuale al richiedente a condizioni di base manifestamente inique, comprese quelle relative ai diritti da versare al titolare, o a condizioni manifestamente inique nel loro complesso. Articolo 38 Esame della domanda di licenza obbligatoria 1.   Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza. 2.   Le domande di un supplemento di procedimento orale e d’istruzione sono inammissibili, ad eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza. 3.   Prima di prendere una decisione, l'Ufficio invita le parti interessate a transigere in ordine ad una licenza contrattuale. L'Ufficio, eventualmente, propone la transazione. Articolo 39 Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento 1.   Se nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione di rivendicazione contro il titolare, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio può sospendere il procedimento di concessione di una licenza obbligatoria. Esso non la riapre prima dell'iscrizione nello stesso registro della decisione definitiva in merito o di un altro tipo di estinzione di tale azione. 2.   In caso di trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto per l'Ufficio, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte, su domanda del richiedente, se quest'ultimo ha chiesto al nuovo titolare una licenza, senza ottenerla, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l’avvenuta iscrizione del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. La domanda del richiedente è corredata di prove documentali sufficienti del suo vano tentativo ed eventualmente delle azioni del nuovo titolare. 3.   Nel caso di una domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica. Articolo 40 Contenuto della decisione sulla domanda La decisione scritta è firmata dal presidente dell'Ufficio. La decisione contiene quanto segue: a) una dichiarazione attestante che la decisione è rilasciata dall'Ufficio; b) la data in cui è stata adottata la decisione; c) i nomi dei membri del comitato che hanno preso parte al procedimento; d) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti legali; e) il riferimento al parere del consiglio d'amministrazione; f) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione; g) una sintesi dei fatti; h) i motivi su cui si fonda la decisione; i) il dispositivo dell’Ufficio che precisa, se necessario, gli atti contemplati dalla licenza obbligatoria, le condizioni specifiche ad essa relative e la categoria delle persone interessate, con, eventualmente, i requisiti specifici di tale categoria. Articolo 41 Concessione di una licenza obbligatoria La decisione di concessione di licenza obbligatoria, a norma dell’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene una dichiarazione attestante i motivi d’interesse pubblico pertinenti. 1. I seguenti motivi possono, in particolare, essere considerati d’interesse pubblico: a) protezione della vita o della salute di uomini, animali o vegetali; b) necessità di rifornire il mercato di materiali dotati di caratteristiche specifiche; c) necessità di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. 2. La decisione di concedere una licenza obbligatoria a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base contiene una dichiarazione indicante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico. I seguenti motivi, in particolare, possono essere addotti per giustificare che l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta: a) miglioramento delle tecniche colturali; b) miglioramento dell'ambiente; c) miglioramento delle tecniche che favoriscono l'uso della biodiversità genetica; d) miglioramento della qualità; e) miglioramento del rendimento; f) miglioramento della resistenza; g) miglioramento dell’adattamento a condizioni climatiche e/o ambientali specifiche. 3. La licenza obbligatoria non è esclusiva. 4. La licenza obbligatoria non può essere trasferita, se non in caso di cessione della parte di un'impresa che utilizza la licenza obbligatoria stessa, o in caso di cessione del diritto per una varietà essenzialmente derivata, di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base. Articolo 42 Condizioni relative alla persona cui viene concessa una licenza obbligatoria 1.   Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di base, la persona cui viene concessa la licenza obbligatoria dispone di adeguata capacità finanziaria e tecnica per utilizzare la licenza obbligatoria stessa. 2.   Il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione di una licenza obbligatoria e indicate nella decisione relativa a tale licenza è considerato una delle circostanze di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento di base. 3.   L'Ufficio fa sì che la persona cui viene concessa una licenza obbligatoria non possa intentare un'azione per la violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a meno che il titolare non abbia rifiutato od omesso di esercitarla entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata una richiesta in tal senso. Articolo 43 Categoria di persone in possesso dei requisiti specifici a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base 1.   Chiunque intenda utilizzare una licenza obbligatoria e che appartenga alla categoria di persone in possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base dichiara la propria intenzione all'Ufficio e al titolare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella dichiarazione vanno indicati: a) nome e indirizzo della persona, come previsto per le parti, a norma dell' del presente regolamento; b) dati comprovanti il possesso dei requisiti specifici; c) atti da compiere; d) garanzia che la persona dispone delle capacità finanziarie adeguate ad utilizzare la licenza obbligatoria, nonché informazioni circa le sue capacità tecniche allo stesso fine. 2.   Su richiesta, l'Ufficio iscrive nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali la persona in possesso dei requisiti relativi alla dichiarazione di cui al paragrafo 1. Detta persona non ha il diritto di utilizzare la licenza obbligatoria prima dell'iscrizione nel registro. L'iscrizione viene comunicata all'interessato e al titolare. 3.   L’articolo 42, paragrafo 3, del presente regolamento si applica mutatis mutandis ad una persona iscritta nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Una sentenza o un qualsiasi tipo di estinzione di un'azione intentata in caso d’infrazione si applica alle altre persone registrate o da registrare. 4.   L'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 può essere cancellata unicamente nel caso in cui i requisiti specifici indicati nella decisione di concessione di una licenza obbligatoria o le capacità tecniche e finanziarie stabilite a norma del paragrafo 2 subiscano un mutamento oltre un anno dopo la concessione della licenza obbligatoria o entro gli eventuali termini fissati nella concessione stessa. La cancellazione della registrazione viene comunicata alla persona registrata e al titolare. Sezione 2 Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base Articolo 44 Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base 1.   Il precedente titolare può chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare, come previsto all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base, entro due mesi, ed il licenziatario può presentare tale domanda entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l'avvenuta iscrizione del nome del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. 2.   La domanda di licenza a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base è corredata di documenti comprovanti che la domanda di cui al paragrafo 1 non è stata accettata. Si applica, mutatis mutandis, quanto disposto dall'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 5, dall'articolo 38, dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 40, salvo la lettera f), dall'articolo 41, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 42 del presente regolamento.» 2) L'articolo 82 è sostituito dal seguente: «Articolo 82 Consultazione pubblica dei registri 1.   I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio. L’accesso ai registri e ai documenti ivi contenuti è concesso agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili all'accesso ai documenti dell’Ufficio a titolo dell’articolo 84. 2.   La consultazione in loco dei registri è gratuita. La produzione e l’invio di estratti dei registri, in qualsiasi forma che, non limitandosi alla semplice riproduzione di un documento o di parti dello stesso, richieda il trattamento o la manipolazione di dati, sono soggetti al pagamento di una tassa. 3.   Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o delle sezioni distaccate, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.» 3) L'articolo 84 è sostituito dal seguente: «Articolo 84 Accesso ai documenti dell’Ufficio 1.   Il consiglio d’amministrazione adotta le modalità d’accesso ai documenti dell’Ufficio, compresi i registri. 2.   Il consiglio d’amministrazione adotta le categorie di documenti dell’Ufficio da rendere direttamente accessibili al pubblico mediante la pubblicazione, compresa la pubblicazione tramite mezzi elettronici.»
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