Art. 1
In vigore dal 29 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1)
La tabella dell' è modificata come segue:
a)
È aggiunto il seguente punto 1 bis:
«1 bis.
Tassa di ricerca
a)
per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]
b)
per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)
Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio»
b)
Il punto 6 è soppresso.
c)
Al punto 13, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale».
d)
Al punto 15, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza relativa ad un marchio collettivo» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo».
e)
Al punto 19, le parole «Tassa di restitutio in integrum» sono sostituite dalle parole «Tasse per la domanda di restitutio in integrum».
f)
Al punto 20, le parole «Tassa di trasformazione in domanda di marchio nazionale» sono sostituite dalle parole «Tassa per la domanda di trasformazione in domanda di marchio nazionale».
g)
I punti 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:
«21.
Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 78 bis, paragrafo 1)
400
22.
Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio comunitario (articolo 48 bis, paragrafo 4) o di una domanda di marchio comunitario (articolo 44 bis, paragrafo 4)
250 »
h)
Al punto 23, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio comunitario registrato (articolo 159, paragrafo 2, punto 5; regola 33, paragrafo 1) o su una domanda di marchio comunitario (articolo 159, paragrafo 2, punto 6; regola 33, paragrafo 4):».
i)
Al punto 29, la seguente riga è soppressa:
«Supplemento per pagina se in numero superiore a 10
1 »
2)
All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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