Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 giu 2005
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   All’, il punto 1, lettera d), il punto 3, il punto 4 e il punto 7 sono applicabili a decorrere dal 10 marzo 2008. La medesima decorrenza vale per la regola 83, paragrafo 1, seconda parte della lettera a), che inizia con il termine «compresa», secondo quanto previsto all’, punto 48, del presente regolamento.
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