Art. 1
In vigore dal 27 giu 2005
Per il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 :
a)
un contingente tariffario di 90 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE;
b)
un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:978:oj#art-1