Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 giu 2005
Per il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 : a) un contingente tariffario di 90 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE; b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India.
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