Art. 1 · Obiettivo

Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 24 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 2062/94 è così modificato: 1) L’ è sostituito dal seguente: « Obiettivo Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi d’azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l’Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.» 2) L’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità; b) raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;» ii) le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti: «h) fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese. Per quanto attiene alle buone pratiche, l’Agenzia dovrebbe concentrarsi, in particolare, su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell’elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell’individuazione delle misure da adottare per farvi fronte; i) contribuire allo sviluppo di strategie comunitarie e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;» iii) È aggiunta la seguente lettera j): «j) L’agenzia assicura che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l’agenzia coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2;» b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’Agenzia collabora il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni. In particolare, l’Agenzia garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.» 3) L’articolo 4 è così modificato: a) All’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Agenzia crea una rete comprendente: — i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali; — i punti nevralgici nazionali; — eventuali futuri centri tematici.» b) All’articolo 4, paragrafo 2, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «2.   Gli Stati membri informano regolarmente l’Agenzia dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell’Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio. Le autorità nazionali competenti o l’istituzione da esse designata quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia, nel quadro di un’intesa tra ciascun punto nevralgico e l’Agenzia, sulla base del programma di lavoro adottato da quest’ultima. Le autorità nazionali tengono conto del punto di vista delle parti sociali a livello nazionale, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali.» 4) È aggiunto il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Strutture di direzione e di gestione Le strutture di direzione e di gestione dell’Agenzia comprendono: a) un consiglio di direzione; b) un ufficio di presidenza; c) un direttore.» 5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Consiglio di direzione 1.   Il consiglio di direzione è composto da: a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro; b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro; c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro; d) tre membri in rappresentanza della Commissione. 2.   I membri di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. I membri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono nominati su proposta degli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato. Le proposte provenienti dai tre gruppi presenti nel comitato sono sottoposte al Consiglio e trasmesse per informazione alla Commissione. Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione solo in assenza del membro titolare. I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima, tenendo conto di una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne. Nel presentare l’elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per garantire una composizione del consiglio di direzione che rifletta equamente i vari settori economici interessati e una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne. Tali presentazioni hanno luogo entro tre mesi dal rinnovo dell’adesione al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (5). L’elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dall’Agenzia sul suo sito Internet. 3.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. A titolo eccezionale, il mandato dei membri del consiglio di direzione che sono in carica il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento è prorogato fino alla nomina di un nuovo consiglio di direzione secondo le disposizioni del paragrafo 2. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione. 4.   All’interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore, che parteciperà alle riunioni del consiglio di direzione. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Il consiglio di direzione designa, tra ciascuno dei tre gruppi indicati sopra e tra i rappresentanti della Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile. 5.   Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l’anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione. 6.   Tutti i membri del consiglio di direzione dispongono di un voto ciascuno e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta. Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza del gruppo dei governi. Il consiglio di direzione elabora una procedura decisionale scritta, cui il primo comma si applica mutatis mutandis. 7.   Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche delle sue attività. Il regolamento interno è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio, può modificare tale regolamento. 8.   Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi di cui al primo comma del paragrafo 4 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che partecipano alle riunioni dell’ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari. 9.   Fatte salve le responsabilità del direttore di cui all’articolo 11, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di sorvegliare l’attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e di adottare tutti i provvedimenti necessari all’idonea direzione dell’Agenzia tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all’ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15. 10.   Il numero annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell’ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri. 11.   Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità l’ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l’adozione delle decisioni. 12.   Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e tempestivo delle attività e delle decisioni dell’ufficio di presidenza. (5)   GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.» " 6) All’articolo 9 è aggiunto il comma seguente: «Il presidente del consiglio di direzione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro possono assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di direzione.» 7) L’articolo 10 è così modificato: a) all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di direzione determina gli obiettivi strategici dell’Agenzia. In particolare adotta il bilancio, il programma aperto quadriennale e il programma annuale sulla base di un progetto preparato dal direttore, come specificato all’articolo 11, previa consultazione dei servizi della Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.» b) All’articolo 10, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso. 8) All’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il direttore è il rappresentante legale dell’Agenzia ed è responsabile: a) dell’elaborazione e attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di direzione e dall’ufficio di presidenza; b) della gestione e dell’amministrazione ordinaria dell’Agenzia; c) della preparazione e della pubblicazione della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2; d) dell’esecuzione dei compiti previsti; e) di tutte le questioni riguardanti il personale; f) della preparazione delle riunioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza.» 9) In tutti gli articoli in cui esso compare, i termini «consiglio di amministrazione» sono sostituiti da «consiglio di direzione».
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