Art. 1
In vigore dal 23 giu 2005
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 giugno 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 75,58 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.
2. Fino al 1o luglio 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 giugno 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 giugno 2005.
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