Art. 39 · Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

Art. 39

Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

In vigore dal 21 giu 2005
Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale 1.   Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1o maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme: a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999; b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006; c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007-2013; d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1o gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all' del presente regolamento; e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA. 2.   Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell', paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. 3.   Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.
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