Art. 15
Modalità di versamento dei pagamenti mensili
In vigore dal 21 giu 2005
Modalità di versamento dei pagamenti mensili
1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli , per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.
2. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'.
3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.
4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.
5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.
Storico versioni
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