Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 giu 2005
All’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell’area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita.»
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