Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 giu 2005
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dall’8 al 14 giugno 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 20,78 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale. 2.   Fino al 1o luglio 2005, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 15 giugno 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 17 giugno 2005.
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