Art. 6

Art. 6

In vigore dal 15 giu 2005
L’organismo di intervento portoghese prende in consegna i cereali limitatamente ai quantitativi caricati sul mezzo di trasporto all’atto dell’uscita dal deposito designato dall’organismo di intervento ungherese e se ne assume la responsabilità a partire da tale momento. L’organismo di intervento portoghese informa la Commissione e l’organismo di intervento ungherese dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
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