Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 2005
1.   L’organismo di intervento ungherese registra in uscita, sul conto annuale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero, granturco e orzo ceduti, a valore zero. 2.   L’organismo di intervento portoghese registra in entrata, sul conto annuale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero, di granturco e di orzo presi fisicamente in consegna, a valore zero, e li contabilizza alla fine del mese al prezzo di 101,44 EUR/t per il frumento tenero, di 85,52 EUR/t per il granturco e di 80,87 EUR/t per l’orzo. 3.   Tutte le altre formalità previste dalla normativa comunitaria riguardo al trasporto dei cereali tra l’organismo di intervento ungherese e l’organismo di intervento portoghese vengono espletate sotto la responsabilità di quest’ultimo.
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