Art. 1
In vigore dal 15 giu 2005
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:
a)
nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»;
b)
nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:893:oj#art-1