Art. 1
In vigore dal 13 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 827/2004 è così modificato:
1)
All’, paragrafo 1, è eliminato il testo seguente: «della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone».
2)
All’, il testo: «della Bolivia, della Georgia e della Sierra Leone» è sostituito dal seguente testo «della Bolivia e della Georgia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:919:oj#art-1