Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 giu 2005
1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 novembre 2005. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento, in conformità all’, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006. 2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell’avvenuta consegna in distilleria. Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.
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