Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 giu 2005
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito definito «il contratto»), dal 13 giugno al 1o luglio 2005. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti non sono trasferibili.
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