Art. 1
In vigore dal 10 giu 2005
È aperta in Grecia una distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 340 000 ettolitri di vini da tavola e per un quantitativo massimo di 40 000 ettolitri di v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a detto tipo di distillazione.
Storico versioni
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