Art. 4 · Esercizio dei poteri della Commissione

Art. 4

Esercizio dei poteri della Commissione

In vigore dal 10 giu 2005
Esercizio dei poteri della Commissione 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare la loro autorità per ispezionare le attività relative alla sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 e da qualunque altra società interessata. 2.   Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione, su richiesta, abbiano accesso alla documentazione pertinente in materia di sicurezza, e in particolare: a) al programma nazionale per l’applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all’, paragrafo 3, del suddetto regolamento; b) ai dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004. 3.   Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.
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