Art. 16 · Comunicazione agli Stati membri di gravi non conformità

Art. 16

Comunicazione agli Stati membri di gravi non conformità

In vigore dal 10 giu 2005
Comunicazione agli Stati membri di gravi non conformità Qualora un'ispezione riveli gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004 che si ritiene abbiano un impatto significativo sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione, dopo aver trasmesso la relazione di ispezione allo Stato membro interessato, informa immediatamente gli altri Stati membri.
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