Art. 13 · Azione della Commissione

Art. 13

Azione della Commissione

In vigore dal 10 giu 2005
Azione della Commissione 1.   In caso di non conformità o grave non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004 e dopo che è pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure: a) trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori spiegazioni per chiarire tutta o parte della risposta; b) effettuare con almeno due settimane di preavviso un’ispezione di controllo per verificare l'attuazione degli interventi correttivi; c) avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato. 2.   Qualora sia necessario svolgere un’ispezione di controllo degli interventi correttivi, lo Stato membro che è lo Stato di bandiera comunica se possibile alla Commissione i successivi porti di scalo della nave affinché la Commissione possa decidere dove e quando svolgere detta ispezione di controllo.
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