Art. 12 · Risposta dello Stato membro

Art. 12

Risposta dello Stato membro

In vigore dal 10 giu 2005
Risposta dello Stato membro 1.   Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che: a) tiene conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e b) fornisce un piano di azione, in cui sono indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate. 2.   Se la relazione di ispezione non rileva non conformità o gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004, non è richiesta alcuna risposta.
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