Art. 10
Svolgimento delle ispezioni
In vigore dal 10 giu 2005
Svolgimento delle ispezioni
1. Per verificare che gli Stati membri applichino i requisiti di sicurezza marittima stabiliti dal regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzata una metodologia standard.
2. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione.
3. Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e lo Stato di bandiera della nave di cui trattasi non sia lo Stato membro dell’impianto portuale, lo Stato membro dell’impianto portuale provvede a che gli ispettori della Commissione durante l’ispezione della nave siano accompagnati da un funzionario facente capo a un’autorità di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004.
4. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che li autorizza a svolgere ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione.
5. I test sono svolti esclusivamente previa notifica al punto di contatto e con il consenso di quest’ultimo circa l’ambito e le finalità degli stessi. Il punto di contatto svolge le attività di coordinamento necessarie con le competenti autorità interessate.
6. Fatto salvo l', ogni qualvolta ciò risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente un resoconto verbale informale delle loro osservazioni sul posto.
Il punto di contatto è informato prontamente di ogni grave non conformità al regolamento (CE) n. 725/2004 individuata da un’ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione di ispezione ai sensi dell'.
Storico versioni
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