Art. 1 · Oggetto e campagna di commercializzazione

Art. 1

Oggetto e campagna di commercializzazione

In vigore dal 9 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 245/2001 è così modificato: 1) l' è sostituito dal testo seguente: « Oggetto e campagna di commercializzazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000. 2.   La campagna di commercializzazione inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.»; 2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il loro nome e indirizzo;» 3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal seguente: «— ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata, e»; 4) all'articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso; 5) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «— il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003,»; 6) all’articolo 17 bis, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.»
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