Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 giu 2005
L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente: «Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1o luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»
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