Art. 1
In vigore dal 7 giu 2005
All’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, per l’anno scolastico 2004/2005, l’importo applicabile il 1o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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