Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 giu 2005
Fatto salvo il disposto dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento. A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.
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