Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 giu 2005
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sul cosiddetto politetrafluoroetilene (PTFE) granulare contenente non più del 3 % di unità monomerica diversa dal tetrafluoroetilene, privo di cariche, in polvere o pellet, ad esclusione di materiali micronizzati, e sul suo polimero grezzo (come esce dal reattore), quest’ultimo nelle due forme umida e asciutta, classificabile al codice NC ex 3904 61 00 (codice TARIC 3904 61 00 50), originari della Russia e della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti: Paese Aliquota del dazio Repubblica popolare cinese 62,7  % Russia 36,6  % 3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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